Società Italiana di Psico-Oncologia

Sezione Regione Lombardia

 

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Consiglio Direttivo
Regolamento
Statuto

S.I.P.O. Nazionale

 

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REGOLAMENTO SEZIONI REGIONALI S.I.P.O.

 

Art. 1
Ogni Sezione Regionale è composta da tutti i soci S.I.P.O. che svolgono prevalentemente la propria attività in quella regione.
La gestione di ogni sezione Regionale è demandata ad un Consiglio Regionale, eletto ai sensi dell’ art. 17 dello statuto S.I.P.O.

Art. 2
All’atto dell’istituzione di una nuova Sezione Regionale il Consiglio Direttivo Nazionale designa un Coordinatore regionale pro-tempore. Entro due mesi dalla sua designazione il Coordinatore Regionale pro-tempore dovrà convocare un’assemblea dei soci appartenenti a detta Sezione Regionale per l’elezione del Consiglio Regionale.
Il Consiglio Regionale così eletto, così come il Coordinatore Regionale pro-tempore, rimarrà in carica fino alla cessazione del Consiglio Direttivo in essere al momento della sua nomina.
Il Consiglio Regionale è composto dal Coordinatore regionale e dal segretario. Il numero minimo dei componenti è 5 ed il massimo è 9. Il segretario, avente anche funzione di tesoriere,è indicato dal Coordinatore eletto, tra i membri del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 3
Alla scadenza di ogni mandato del Consiglio Regionale, il Coordinatore Regionale convocherà, entro i sei mesi precedenti la scadenza, l’assemblea dei soci appartenenti alla Sezione Regionale per il rinnovo del Consiglio medesimo.
L’assemblea, come previsto dall’art. 17 dello statuto S.I.P.O., provvederà alla nomina dei Consiglieri e del Coordinatore Regionale per il successivo mandato, che avrà durata quadriennale.
Tutti i componenti del Consiglio Regionale, nonché il Coordinatore Regionale, devono essere soci S.I.P.O. afferenti a quella Sezione Regionale, in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed essere associati da almeno un anno.
Partecipano all’elezione del Consiglio Regionale i soci in regola con il pagamento della quota annuale e associati da almeno 6 mesi.

Art. 4
L’assemblea della Sezione Regionale è composta da tutti i Soci appartenenti a tale Sezione che alla data della riunione stessa risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
A norma di statuto l’assemblea della Sezione Regionale deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Coordinatore Regionale.
Il membro del Direttivo Nazionale, iscritto alla sezione regionale, ha diritto di partecipare alle riunioni del Direttivo Regionale.

Art. 5
Il Consiglio Regionale è convocato dal Coordinatore Regionale almeno due volte all’anno, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
In caso di inadempienza o comunque qualora sussistessero gravi motivi, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà riunire in loco l’Assemblea dei soci appartenenti alla Sezione Regionale per valutare la situazione locale e prendere i provvedimenti che riterrà più opportuni.
In caso di assenza non giustificata a due sedute consecutive del Consiglio Regionale da parte di un Consigliere, il Coordinatore Regionale, previo richiamo scritto ed in mancanza di soddisfacente risposta, lo dichiara decaduto e ne dà comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.
I Consiglieri decaduti o dimissionari vengono surrogati secondo l’ordine dei non eletti o, in mancanza, mediante cooptazione ad opera del Consiglio Regionale, che sceglierà a sua discrezione uno fra i soci della Sezione Regionale con i requisiti già specificati dall’art. 3 del presente regolamento. Al Consigliere decaduto subentra il 1°dei non eletti della precedente votazione.
In caso di cessazione dalla carica del Coordinatore Regionale, lo stesso sarà surrogato fino alla scadenza del mandato in corso, secondo l’ordine dei non eletti o, in mancanza, mediante cooptazione ad opera del Consiglio Regionale, che sceglierà al suo interno uno fra i propri membri. In questo caso sarà quindi surrogato anche il Consigliere chiamato a ricoprire la carica di Coordinatore Regionale.
Il Segretario Regionale provvede a verbalizzare le assemblee della Sezione Regionale e le riunioni del Consiglio Regionale; dopo l’approvazione dei verbali, una copia degli stessi viene inviata al Consiglio Direttivo Nazionale per conoscenza.

Art. 6
Il Coordinatore Regionale deve presentare al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione sull’attività scientifica e di promozione dei fini istituzionali almeno quindici giorni prima dell’assemblea nazionale annuale per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

Art. 7
Le iniziative locali che le singole Sezioni Regionali intendono promuovere devono essere comunicate a mezzo lettera, telefax o e-mail al Consiglio Direttivo Nazionale. Qualora l’iniziativa risulti incompatibile con le linee guida della società, il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva il diritto di intervenire sull’iniziativa.

Art. 8
Ogni Sezione Regionale dispone delle seguenti entrate, utilizzabili per i fini istituzionali dell’ Associazione secondo quanto disposto dal Consiglio Nazionale:

bulletil 30% delle entrate per le quote associative annuali dei Soci appartenenti alla Sezione regionale;
bullettutte le altre entrate derivanti da contributi o iniziative locali, o comunque incamerate per lo svolgimento di iniziativa locali.

Il conto bancario cui faranno riferimento le Sezioni Regionali sarà quello indicato dal Tesoriere nazionale.

Art. 9
Per il corretto adempimento degli obblighi contabili e fiscali dell’associazione i segretari regionali dovranno comunicare con cadenza quadrimestrale al Tesoriere nazionale tutte le movimentazioni economiche effettuate nel quadrimestre di riferimento, e trasmettere allo stesso con la medesima cadenza la relativa documentazione. Il Tesoriere nazionale potrà all’uopo predisporre apposite procedure standardizzate.

Art. 10
Nel caso le Sezioni Regionali intendano offrire particolari riconoscimenti a personalità scientifiche locali, sono autorizzate a farlo, previa comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.