REGOLAMENTO SEZIONI REGIONALI
S.I.P.O.
Art. 1
Ogni Sezione Regionale è composta da tutti i soci S.I.P.O. che svolgono prevalentemente
la propria attività in quella regione.
La gestione di ogni sezione Regionale è demandata ad un Consiglio Regionale, eletto ai
sensi dell art. 17 dello statuto S.I.P.O.
Art. 2
Allatto dellistituzione di una nuova Sezione Regionale il Consiglio Direttivo
Nazionale designa un Coordinatore regionale pro-tempore. Entro due mesi dalla sua
designazione il Coordinatore Regionale pro-tempore dovrà convocare
unassemblea dei soci appartenenti a detta Sezione Regionale per lelezione del
Consiglio Regionale.
Il Consiglio Regionale così eletto, così come il Coordinatore Regionale pro-tempore,
rimarrà in carica fino alla cessazione del Consiglio Direttivo in essere al momento della
sua nomina.
Il Consiglio Regionale è composto dal Coordinatore regionale e dal segretario. Il numero
minimo dei componenti è 5 ed il massimo è 9. Il segretario, avente anche funzione di
tesoriere,è indicato dal Coordinatore eletto, tra i membri del Consiglio Direttivo
Regionale.
Art. 3
Alla scadenza di ogni mandato del Consiglio Regionale, il Coordinatore Regionale
convocherà, entro i sei mesi precedenti la scadenza, lassemblea dei soci
appartenenti alla Sezione Regionale per il rinnovo del Consiglio medesimo.
Lassemblea, come previsto dallart. 17 dello statuto S.I.P.O., provvederà alla
nomina dei Consiglieri e del Coordinatore Regionale per il successivo mandato, che avrà
durata quadriennale.
Tutti i componenti del Consiglio Regionale, nonché il Coordinatore Regionale, devono
essere soci S.I.P.O. afferenti a quella Sezione Regionale, in regola con il pagamento
della quota associativa annuale ed essere associati da almeno un anno.
Partecipano allelezione del Consiglio Regionale i soci in regola con il pagamento
della quota annuale e associati da almeno 6 mesi.
Art. 4
Lassemblea della Sezione Regionale è composta da tutti i Soci appartenenti a
tale Sezione che alla data della riunione stessa risultino in regola con il pagamento
della quota associativa annuale.
A norma di statuto lassemblea della Sezione Regionale deve essere convocata almeno
una volta allanno dal Coordinatore Regionale.
Il membro del Direttivo Nazionale, iscritto alla sezione regionale, ha diritto di
partecipare alle riunioni del Direttivo Regionale.
Art. 5
Il Consiglio Regionale è convocato dal Coordinatore Regionale almeno due volte
allanno, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, o quando ne sia fatta richiesta
scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
In caso di inadempienza o comunque qualora sussistessero gravi motivi, il Consiglio
Direttivo Nazionale potrà riunire in loco lAssemblea dei soci appartenenti alla
Sezione Regionale per valutare la situazione locale e prendere i provvedimenti che
riterrà più opportuni.
In caso di assenza non giustificata a due sedute consecutive del Consiglio Regionale da
parte di un Consigliere, il Coordinatore Regionale, previo richiamo scritto ed in mancanza
di soddisfacente risposta, lo dichiara decaduto e ne dà comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo Nazionale.
I Consiglieri decaduti o dimissionari vengono surrogati secondo lordine dei non
eletti o, in mancanza, mediante cooptazione ad opera del Consiglio Regionale, che
sceglierà a sua discrezione uno fra i soci della Sezione Regionale con i requisiti già
specificati dallart. 3 del presente regolamento. Al Consigliere decaduto subentra il
1°dei non eletti della precedente votazione.
In caso di cessazione dalla carica del Coordinatore Regionale, lo stesso sarà surrogato
fino alla scadenza del mandato in corso, secondo lordine dei non eletti o, in
mancanza, mediante cooptazione ad opera del Consiglio Regionale, che sceglierà al suo
interno uno fra i propri membri. In questo caso sarà quindi surrogato anche il
Consigliere chiamato a ricoprire la carica di Coordinatore Regionale.
Il Segretario Regionale provvede a verbalizzare le assemblee della Sezione Regionale e le
riunioni del Consiglio Regionale; dopo lapprovazione dei verbali, una copia degli
stessi viene inviata al Consiglio Direttivo Nazionale per conoscenza.
Art. 6
Il Coordinatore Regionale deve presentare al Consiglio Direttivo Nazionale una
relazione sullattività scientifica e di promozione dei fini istituzionali almeno
quindici giorni prima dellassemblea nazionale annuale per lapprovazione del
bilancio desercizio.
Art. 7
Le iniziative locali che le singole Sezioni Regionali intendono promuovere devono
essere comunicate a mezzo lettera, telefax o e-mail al Consiglio Direttivo Nazionale.
Qualora liniziativa risulti incompatibile con le linee guida della società, il
Consiglio Direttivo Nazionale si riserva il diritto di intervenire sulliniziativa.
Art. 8
Ogni Sezione Regionale dispone delle seguenti entrate, utilizzabili per i fini
istituzionali dell Associazione secondo quanto disposto dal Consiglio Nazionale:
Il conto bancario cui faranno riferimento le Sezioni Regionali sarà
quello indicato dal Tesoriere nazionale.
Art. 9
Per il corretto adempimento degli obblighi contabili e fiscali dellassociazione
i segretari regionali dovranno comunicare con cadenza quadrimestrale al Tesoriere
nazionale tutte le movimentazioni economiche effettuate nel quadrimestre di riferimento, e
trasmettere allo stesso con la medesima cadenza la relativa documentazione. Il Tesoriere
nazionale potrà alluopo predisporre apposite procedure standardizzate.
Art. 10
Nel caso le Sezioni Regionali intendano offrire particolari riconoscimenti a
personalità scientifiche locali, sono autorizzate a farlo, previa comunicazione al
Consiglio Direttivo Nazionale.